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Per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000,00 € annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2023.

IL TRATTAMENTO FISCALE:
Con le detrazioni fiscali concesse al mutuatario, il costo del mutuo si abbatte grazie al risparmio sulle imposte.
L'ammontare del risparmio fiscale cambia a seconda che si tratti di un mutuo per l'acquisto della casa o di un mutuo per la sua costruzione o ristrutturazione.
Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"

In questo caso, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

interessi passivi
oneri accessori
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione


Tali oneri dovranno comunque essere relativi a mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a € 4.000,00. Ad esempio, se nell'anno si pagano interessi passivi per € 5.500,00, la riduzione di imposta sarà di € 760,00 (cioè il 19% di € 4.000,00,
importo massimo su cui calcolare la detrazione). Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica ecc.

Nel caso di mutui stipulati prima del 1993 per l'abitazione principale l'importo massimo detraibile è di € 3.615,21 per ogni mutuatario, per altre abitazioni è di € 2.065,83.

La detrazione è possibile a condizione che:
l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (fa fede il trasferimento della residenza)
l'acquisto dell'abitazione sia avvenuto nell'anno precedente o successivo la stipulazione del mutuo
nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile stesso sia adibito ad abitazione principale
Mutui per la costruzione e la ristrutturazione della "prima casa"


E' detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
interessi passivi
oneri accessori
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione


La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di lire 5 milioni.

In tutti i casi, quando un mutuo è cointestato tra coniugi ognuno di questi ha diritto alla detrazione solo per gli interessi di propria spettanza. La detrazione può essere riportata da uno dei coniugi nel caso che l'altro sia fiscalmente a carico o se, in caso di decesso di uno dei due, il coniuge superstite provvede all'accollo.

È ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione ad uso fiscale riassuntiva dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno.
Meglio comunque verificare ed eventualmente richiederla.

La detrazione non spetta:
all'usufruttuario
a chi contrae il mutuo autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale
dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.